Martedì 25 Maggio 2010 12:42
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Negli statuti delle due società quotate appare tutt'oggi una norma singolare.
 
Gli statuti di Bolzoni ed RCF, infatti, sanciscono la possibilità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione anche da parte di soggetti non azionisti. Nessuna quota Consob da raggiungere, volendo i fortunati possono presentare la loro lista senza avere depositato nemmeno un'azione. Chi sono questi privilegiati? Guarda un po', i consiglieri uscenti.
 
Bolzoni, società quotata dal 2006, opera nel settore dei carrelli elevatori, ha sede a Podenzano (PC) ed un palmares di tutto rispetto. Il sito internet snocciola orgoglioso i suoi numeri: "7 stabilimenti produttivi, 20 aziende, l’Organizzazione impiega attualmente circa 550 persone. Il fatturato del Gruppo nel 2005 è stato di 94,7 milioni di euro".
Al di là del fatto che siano passati quattro anni dall'ultimo aggiornamento e molte cose  da allora sono cambiate (nel 2009 il fatturato è stato di 76,9 mln, perdita d'esercizio circa 7 mln), resta comunque una realtà di tutto rispetto.
 
Singolare e anche un po' inquietante, dunque, che l'art. 14 dello statuto reciti: "All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l’Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, secondo le modalità di seguito indicate. Oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, tanti soci che, da soli od insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, o, in mancanza, pari al 2,5% (due virgola cinque per cento), avranno diritto di presentare una lista di candidati...".
 
E' vero, l'art 147-ter del TUF si limita a stabilire che "Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob". Tuttavia le più recenti normative europee e la stessa Consob non accennano alla possibilità che una lista sia presentata da soggetti non soci. Si parla di quota minima, mai di quota nulla.
Cosa capiterebbe se, mutato l'assetto proprietario, i consiglieri uscenti presentassero una loro lista senza avere - per  assurda ipotesi - nemmeno un'azione in tasca?
 
Stesso discorso vale per RCF, azienda leader nel mercato dell'audio di qualità, con sede a Reggio Emilia. L'art. 15 dello statuto recita: "In caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, all'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l’Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, secondo le modalità di seguito indicate. Oltre al Consiglio di Amministrazione uscente tanti Soci che posseggano, individualmente o collettivamente, la quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, ovvero in mancanza pari al 2,5% avranno diritto di presentare una lista di candidati". 
 
Valgono i commenti di cui sopra.
 

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